Tra una settimana i cittadini maggiorenni saranno chiamati alle urne elettorali per rispondere a 5 quesiti referendari sui temi del lavoro e cittadinanza: si è già tanto parlato, alla televisione, sui giornali e i sui social dei referendum di domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno, ma su cosa vertono precisamente questi 5 quesiti? Cosa potrebbe cambiare, concretamente, se si raggiungesse l’affluenza minima e fossero approvati? Quali leggi verrebbero cambiate? Scopriamolo insieme, per arrivare al voto in modo consapevole…
Prima di analizzare singolarmente ognuno dei cinque referendum, è importante ricordare che si trattano tutti di referendum abrogativi: previsti dall’articolo 75 della Costituzione (qui l’episodio di #LaNC in cui ne avevamo parlato), il loro obbiettivo non è quello di varare nuove leggi, ma di modificare quelle già esistenti attraverso la cancellazione, totale o limitata solo ad alcuni articoli o alcuni comma, di norme.
Quelli per cui voteremo quest’anno, promossi in primis da associazioni sindacali come la CGIL, ma anche da partiti del centrosinistra come il Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa e Movimento 5 Stelle, vertono su due macrotemi: la tutela dei lavoratori e la cittadinanza.
Vincano i SÌ o vincano i NO in ogni caso, affinché i referendum risultino validi è necessaria un’affluenza di almeno il 50% più uno degli aventi diritto. In un periodo di generale sfiducia nei confronti della politica questo potrebbe non essere facile, ma proprio per la sempre crescente percezione di mediocrità della classe dirigente, recarsi alle urne in occasioni come queste, quando a decidere sono direttamente i cittadini e non i loro rappresentanti, sarebbe importante per far finalmente sentire la propria voce, sia che ci si schieri per il SÌ, sia che ci si allinei con il NO.
Primo quesito: reintegro sul posto di lavoro di chi viene licenziato ingiustamente

Il primo referendum punta all’abrogazione totale, cioè alla cancellazione, del decreto legislativo che ha introdotto il cosiddetto “contratto a tutele crescenti”, facente parte del complesso di norme del Jobs Act, un pacchetto di leggi varato durante il governo di Matteo Renzi (allora leader del PD, oggi della centrista Italia Viva) nel 2015. Con questo decreto, tutti i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, licenziati per un motivo che un giudice, con una sentenza di terzo grado, ha riconosciuto come ingiusto, non hanno più il diritto di essere reinseriti al proprio posto: il loro datore di lavoro ha solamente l’obbligo di risarcirlo con un contributo economico, che, a seconda dei casi, può ammontare da 6 a 36 stipendi mensili.
Votando SÌ a questo questito, ritornerà in vigore la legislazione in materia precedente: a regolare i diritti dei lavoratori ingiustamente licenziati sarà nuovamente l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori del 1970, così come, però, è stato modificato da Fornero durante il governo tecnico di Mario Monti nel 2012. Alcune categorie di lavoratori rimarranno comunque senza il diritto del reintegro immediato: Fornero infatti ha introdotto nell’articolo 18 una distinzione tra diversi gradi di illegittimità del licenziamento per «giustificato motivo oggettivo». Pertanto, solo nelle imprese con meno di 15 dipendenti scatterebbe automaticamente l’obbligo di reintegro: in quelle che ne hanno di più deciderà comunque il giudice, caso per caso, se assegnare al lavoratore un semplice indennizzo oppure pretendere dal datore di lavoro il reintegro immediato.
IN SINTESI:
- Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
- Colore della scheda: verde
- Votando SÌ: le imprese, ma solo a fronte di una sentenza della magistratura che lo dica esplicitamente, sono obbligate a reinserire alle loro postazioni i lavoratori ingiustamente licenziati.
- Votando NO: le imprese non sono in alcun caso obbligate a reintegrare i lavoratori licenziati ingiustamente.
Secondo quesito: indennizzi per i lavoratori licenziati ingiustamente dalle piccole imprese

Il secondo referendum è strettamente collegato al primo, ma mira all’abrogazione di una legge decisamente più “vecchia” rispetto al Jobs Act: interviene infatti ad eliminare alcuni parti dell’articolo 8 della Legge 15 Luglio 1966, n.64.
Questa norma si occupa dei risarcimenti spettanti ai dipendenti di piccole imprese licenziati ingiustamente: per loro infatti, a differenza di chi lavora in ditte più grandi, l’indennizzo massimo può arrivare a 6 stipendi mensili. Se invece il referendum fosse approvato, questo cosidetto “tetto” in gergo tecnico verrebbe rimosso e sarebbe il giudice a decidere, caso per caso, a quanto debba ammontare l’indennizzo spettante al lavoratore, senza più alcuna limitazione. Ovviamente però, se dovesse passare anche il primo referendum, potrebbe anche decidere, al posto dell’indennizzo alla parte offesa, di obbligare il datore di lavoro al reintegro del dipendente ingiustamente licenziato.
L’approvazione di questo quesito gioverebbe sicuramente ai diritti del lavoratore ma, come vedremo parlando anche del terzo quesito, secondo i critici potrebbe disincentivare le nuove assunzioni, facendo sentire le aziende (soprattutto quelle piccole appunto, che potrebbero non avere la forza di pagare un risarcimento particolaremente elevato) torchiate.
IN SINTESI:
- Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»
- Colore della scheda: arancione
- Votando SÌ: i giudici decidono senza limitazioni quale sia l’importo del risarcimento economico spettante ad un lavoratore licenziato ingiustamente
- Votando NO: i giudici possono concedere un massimo di 6 mensilità di indennizzo per i dipendenti di piccole imprese ingiustamente licenziati
Terzo quesito: causali dei contratti a tempo determinato.

Con il terzo quesito si chiede di abrogare un articolo di un decreto legislativo anch’esso incluso nel Jobs Act, che ha rimosso l’obbligo di causale per i contratti a termine inferiori ad un anno.
Prima che venisse varato questo decreto infatti, ogni volta che un’azienda assumeva un nuovo dipendente a tempo determinato doveva specificare il motivo per cui, invece, non l’aveva assunto a tempo indeterminato, apponendo appunto al contratto la cosidetta causale. Il Jobs Act invece ha limitato quest’obbligo ai soli contratti che superano la durata di 12 mesi: secondo i promotori del SÌ questo incentiverebbe il lavoro precario, permettendo alle aziende di assumere persone con contratti a termine senza controllo. Secondo i sostenitori del NO invece, abrogare l’articolo 19 del decreto legislativo di Renzi potrebbe non produrre gli effetti sperati, facendo sentire più a rischio le aziende e diminuendo così il numero di nuove assunzioni totali.
IN SINTESI:
- Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»
- Colore della scheda: grigio chiaro
- Votando SÌ: Le causali diventano obbligatorie per i contratti a termine di qualsiasi durata
- Votando NO: Le causali sono obbligatorie solo per i contratti a termine di più di 12 mesi
Quarto quesito: responsabilità degli incidenti sul lavoro

Dei cinque quesiti questo è probabilmente uno dei più significativi, riguardanti una delle tematiche più sentite in questi termini: gli incidenti, e le conseguenti morti sempre più numerose, sul lavoro. Si cerca di dare maggiori tutele soprattutto a chi lavora in piccole imprese appaltate o subappaltate da un’azienda appaltatrice: ma cosa si intende con queste parole?
Significa che una ditta, incaricata da un cliente di erogare una prestazione (esempio classico la costruzione o ristrutturazione di un edificio), assegna parte del lavoro da svolge ad un’altra impresa, che a sua volta può fare lo stesso, assegnando parte del lavoro assegnato dall’azienda principale, e si potrebbe continuare all’infinito. In questa “piramide” gerarchica di aziende appaltatrici, appaltate, sub appaltate e “sub-subappaltate”, chi si trova agli ultimi gradini elude sempre più facilmente i controlli di sicurezza, e gli incidenti e le malattie professionali si fanno più frequenti. Secondo la legislazione attuale, quando questo avviene la responsabilità penale rimane solamente alle imprese subappaltate: con questo referendum invece, a rispondere delle lesioni intercorse ai lavoratori, anche se collegate a rischi specifici ed inevitabili dell’attività stessa, saranno anche le imprese appaltatrici. Non si estendono invece le responsabilità dei privati cittadini che commissionano i lavori. Si intende così aumentare la sicurezza sul lavoro, poiché l’estensione della responsabilità solidale dei committenti potrebbe incentivare maggiori controlli e precauzioni da parte di tutti gli attori coinvolti nella catena di appalto. In più, la responsabilità estesa potrebbe spingere i committenti a selezionare appaltatori più sicuri e a monitorare meglio le condizioni di lavoro.
Secondo i critici però, questo potrebbe non essere sufficiente: anche per la sua natura abrogativa infatti, il referendum non include misure come l’intensificazione di controlli da parte dell’ispettorato del lavoro, assolutamente mecessarie in una situazione come quella attuale, talmente grave da essere definibile quasi emergenziale.
IN SINTESI:
- Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
- Colore della scheda: fucsia/ rosso
- Votando SÌ: La responsabilità penale di incidenti e malattie sul lavoro è sia di imprese appaltatrici che imprese appaltate e sub-appaltate.
- Votando NO: la responsabilità rimane solo alle imprese appaltate.
Quinto quesito: criteri di cittadinanza per i provenienti extra-UE

L’ultimo dei cinque quesiti a cui saremo chiamati a rispondere la prossima settimana, sponsorizzato soprattutto dal movimento politico di +Europa, riguarda invece i criteri di acquisizione della cittadinanza italiana da parte di stranieri, che con il SÌ diventerebbero meno restrittivi.
Il referendum punta infatti all’abrogazione di alcuni comma dell’articolo 9 della Legge n.9 1992, che ha reso più difficile, per chi proviene da un paese extra-UE, acquisire la cittadinanza italiana. Condizioni necessarie per diventare italiani a tutti gli effetti sono una conoscenza della lingua di livello pari o superiore al B2, la fedina penale pulita e l’assenza di alcun capo di imputazione o processo in corso a nome del richiedente, un livello di reddito minimo per il sostentamento personale (tutti requisiti su cui il referendum non intende intervenire), più un certo numero di anni di residenza continuativa nel nostro paese, che varia in base alla provenienza. Se infatti sono persone provenienti da paesi membri dell’Unione Europea a richiedere la cittadinanza, bastano 4 anni, se si è apolidi (non si ha cioè il titolo di cittadinanza di nessun paese) ce ne vogliono 5, mentre se si proviene da paesi extracomunitari sono necessari addirittura 10 anni.
Se il referendum venisse approvato invece, si eliminerebbero le differenziazioni in base alla provienza e gli anni di permanenza necessari per diventare cittadini diventerebbero 5 per tutti. Questo non vuol necessariamente dire, però, che acquisire la cittadinanza diventerebbe molto più facili: gli iter burocratici rimarrebbero, in ogni caso, molto lunghi (solo per avere un riscontro alla propria richiesta ci vogliono in media 2/3 anni) e bisognerebbe sempre aspettare di aver raggiunto la maggiore età. Il conferimento della cittadinanza poi, anche in quanto concessa con deliberazione del Presidente della Repubblica in persona, rimarrebbe insomma qualcosa di molto esclusivo: indubbiamente però, per chi desiderà più integrazione nel nostro Paese sarebbe un primo passo in avanti.
IN SINTESI:
- Testo del quesito: «Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»
- Colore della scheda: giallo
- Votando SÌ: per chiunque richieda la cittadinanza italiana gli anni di residenza minima necessari nel nostro paese diventano 5. Permangono tutti gli altri requisiti su livello di reddito, di conoscenza della lingua e fedina penale pulita.
- Votando NO: per i provienti UE servono 4 anni di residenza continuativa in Italia per richiedere la cittadinanza, per gli apolidi 5, per gli provenienti extra-UE 10. Permangono tutti gli altri criteri.


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