Referendum sulla giustizia: uno sguardo rapido (ma obiettivo) alla riforma

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Tra pochissimi giorni (più precisamente il 22 e il 23 Marzo) i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimersi in merito alla proposta di riforma della Giustizia del ministro Nordio. Il testo, già approvato dal parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, interviene a modificare ben sette articoli della Costituzione (clicca qui per ascoltare l’episodio di #laNostraCostituzione in cui li avevamo analizzati), e per questo necessita dell’approvazione popolare per entrare ufficialmente in vigore.

Il referendum prevederà un solo quesito (ovvero il seguente):

«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»?»

e ogni elettore potrà approvare o bocciare in toto tutto il pacchetto della riforma, barrando la casella del SI’ se desidera che la riforma entri in vigore oppure quella del NO per mantenere la costituzione così com’è adesso.

I seggi saranno aperti domenica 22 dalle ore 7:00 alle 23:00 e lunedì 23 dalle ore 7:00 alle 15:00: ricordate, come per ogni consultazione, di portare con voi la vostra tessera elettorale, e se non l’avete, di farne richiesta di rilascio al vostro comune di residenza. Se presentata al momento dell’acquisto del biglietto, la tessera elettorale permetterà di ottenere uno sconto fino al 70% per chi deve tornare nel proprio comune di residenza per il voto con i mezzi pubblici.

È importante tenere in conto anche che per questa consultazione, dato che la riforma è già passata al vaglio di Camera e Senato, non è previsto il quorum: pertanto, a prescindere dall’affluenza alle urne il risultato sarà comunque ritenuto valido.

Fatte queste precisazioni tecniche, ho preparato per voi un approfondimento tecnico sui veri contenuti della riforma di cui sarete chiamati ad esprimervi (uso la seconda persona perché io sono ancora troppo piccolo per votare!). Se sui social e in televisione abbiamo sentito (e continueremo a sentire fino all’ultimo) solo polemiche faziose e tante fake-news, io mi sono andato a leggere bene il testo tecnico della riforma, direttamente dalla Gazzetta Ufficiale dove è stata pubblicata.

Scopriamo allora insieme i suoi veri contenuti e sfatiamo qualche luogo comune: vi presento in ordine gli articoli che verrebbero modificati, mantenendo sulla colonna di sinistra la loro versione attuale e sulla destra la loro possibile versione futura.

Art.87 (funzioni del Presidente della Repubblica) – comma 10:

[Il presidente della Repubblica] Presiede il Consiglio superiore della magistratura

Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente

Art. 102 (entità preposte all’amministrazione della giustizia)comma 1:

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario 

(…) sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

Ecco il primo punto centrale della riforma: la famosa separazione delle carriere. Come emergerà più chiaramente nei prossimi articoli modificati, uno dei punti centrali di questa riforma consiste nel dividere la magistratura requirente (semplificando, quella composta dai Pubblici Ministeri, coloro che sono a capo delle indagini) dalla magistratura giudicante (quella composta dai giudici, che contestualmente al processo penale decidono se assolvere o condannare l’imputato portato a giudizio dal Pubblico Ministero). Per questo motivo, anche l’organo di controllo e autogoverno della magistratura, il cosiddetto CSM (Consiglio Superiore della Magistratura), verrebbe sdoppiato: uno per i PM e uno per i giudici. A capo di entrambi, comunque, rimarrebbe sempre il Presidente della Repubblica.

Art. 104 (ordinamento del Consiglio Superiore della magistratura):

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

sostituito integralmente da questa nuova versione:

La magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.


Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente
sono presieduti dal Presidente della Repubblica.


Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un
terzo, da un elenco di professori ordinari di università in
materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni
di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro
sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e,
per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e
i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure
previsti dalla legge.


Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente
tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco
compilato dal Parlamento in seduta comune.


I componenti designati mediante sorteggio durano in
carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.


I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale

Si chiarisce qui un altro punto controverso della riforma: almeno sulla carta, la magistratura rimarrebbe un ordine autonomo e indipendente da tutti gli altri poteri.

Ad ogni modo, le modifiche proposte all’art.104 introducono un altro punto centrale della riforma: l’introduzione del sorteggio per i membri dei due nuovi CSM. Con la vittoria del SI’, all’interno dell’organo di autogoverno della magistratura rimarrebbero 2/3 dei componenti scelti tra tutti i magistrati d’Italia (membri togati) e 1/3 scelti dal parlamento (membri laici, così detti perché non sono magistrati). Cambierebbe radicalmente però il metodo di selezione: per la parte togata non ci sarebbero più delle votazioni interne, bensì un sorteggio tra tutti i PM italiani (per il CSM requirente) e un sorteggio tra tutti i giudici (per il CSM giudicante). Per la parte laica invece il Parlamento stilerebbe prima una lista di professori e avvocati di spicco (effettuando quindi di fatto già una prima scrematura), per poi estrarre da questa lista, sempre a sorte, i nominativi necessari.

Tutta questa procedura verrebbe seguita per entrambi i due nuovi CSM. Con il sorteggio, l’obbiettivo dichiarato dal governo è quello di cercare di arginare gli intrighi di potere ed influenze delle correnti politiche interne alla magistratura. Dalle fila dei sostenitori del NO però si fa presente che il sistema del sorteggio potrebbe risultare poco meritocratico e sarebbe incauto far dipendere l’assegnazione di cariche così importante dalla pura sorte. Si è notato anche che questa riforma, così come è stata formulata, non toglierebbe comunque del tutto il controllo del Parlamento sul potere giudiziario, visto che l’estrazione dei componenti laici dei due CSM sarebbe effettuata a partire da una lista compilata dai gruppi politici. Non viene poi ben precisato quali sarebbero le procedure da seguire per compilare questa lista di partenza in maniera trasparente.

Art. 105 (funzioni del Consiglio Superiore della magistratura):

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati

sostituito integralmente da questa nuova versione:

Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.

L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato.

L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.

Oltre allo sdoppiamento del CSM, la riforma Nordio prevede anche l’istituzione di un’ulteriore sovrastruttura, ovvero l’Alta Corte Disciplinare.

Andiamo per gradi: come si legge dall’art.105 della Costituzione nella sua versione attuale, il CSM si pone come massimo centro direttivo della magistratura, avendo questi compiti:

  1. Assunzione dei nuovi magistrati
  2. Assegnazione di ruoli, funzioni e cariche ad ogni magistrato
  3. Trasferimento dei magistrati in una diversa città
  4. Promozioni di carriera di ogni magistrato
  5. Valutazione dell’operato di ogni magistrato
  6. Sanzioni e altri provvedimenti disciplinari in caso di comportamenti illeciti

Se passa la riforma, ai due CSM rimangono tutti questi ruoli, ognuno rispettivamente nei confronti della magistratura requirente e della magistratura giudicante. Tutti tranne l’ultimo in elenco: in caso di comportamenti scorretti, non importa se da parte di un Pm o di un giudice, questi verranno giudicati da un’unica Alta Corte, un nuovo organismo al di sopra delle due carriere separate. Essa sarebbe composta da 15 persone: tre meritevoli professionisti nominati dal Presidente della Repubblica + 3 nominati dal Parlamento (con i medesimi criteri di elezione dei membri dei due CSM) + 6 giudici e 3 Pubblici Ministeri estratti a sorte.

Ma al dì la delle questioni tecniche, quello che è importante sapere è che con questa riforma, nonostante la separazione delle carriere, rimane comunque un organo super-partes, la cui conformazione però ha destato, soprattutto tra i sostenitori del NO, alcuni dubbi di forma.

Innanzitutto, non si è capito perché il Presidente della Repubblica dirigerebbe i due CSM ma non l’Alta Corte: a logica, semmai dovrebbe essere il contrario, visto che nella sua figura si identifica il massimo vertice dello Stato.

In secondo luogo, voglio soffermarmi un attimo sul settimo comma:

Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

Molti esperti fanno notare che sarebbe senza precedenti, all’interno del nostro ordinamento repubblicano, l’istituzione di un organismo in cui sono uniti due gradi diversi di giudizio. Spiegando in maniera più semplice, non esiste e non è mai esistito un organo che può giudicare al primo livello un imputato e allo stesso tempo, da quel medesimo imputato, ricevere ed esaminare una contestazione contro i suoi stessi provvedimenti: se ci pensiamo, si tratta di un vero e proprio paradosso. I sostenitori del SI’ rispondono a questa obiezione ricordando che, comunque, in fase di impugnazione è obbligatorio che il collegio giudicante sia composto da persone diverse rispetto a quelle che hanno emesso la prima decisione. Ma così, o si va a contraddire l’art.105 (che dice che la carica di membro dell’Alta Corte dura quattro anni), oppure si vengono a creare due alte corti “parallele”: questa rimane una grande zona grigia della riforma, di cui, se vincerà il SI’, bisognerà chiarire meglio i dettagli attraverso leggi attuative apposite, riguardo alle quali però gli elettori non potranno esprimersi.

Ci sono poi alcuni casi particolari in cui, guardando anche ai prossimi articoli, diventerebbe complicato stabilire cosa rimane di competenza dei due CSM e cosa dell’Alta Corte…

Art. 106 (modalità di accesso alla carica di magistrato) – comma 3:

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107 (inamovibilità ed imparzialità della figura del magistrato) – comma 1:

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura (…)

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura (…)

Prendiamo l’art.107, che come vedete, risulterebbe praticamente immutato dalla riforma: si aggiunge solo quel “rispettivo” per rendere l’articolo coerente con il resto del testo costituzionale modificato. Si dice che solo il rispettivo CSM può ordinare la sospensione o il trasferimento di un magistrato: ma come ci si dovrebbe comportare se l’Alta Corte Disciplinare decidesse come sanzione verso un magistrato disonesto proprio una sospensione o un trasferimento?

A meno che con delle leggi attuative si chiariscano meglio queste circostanze “ibride”, questo rimarrebbe come un grande zona d’ombra in cui tutto verrebbe lasciato all’interpretazione personale del testo.

Art.110 (compiti del Ministro della Giustizia):

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.


Detto ciò, abbiamo analizzato nella sua interezza la riforma.

Se vincesse il SÌ però, come abbiamo già accennato in alcuni punti più sopra per attuarla concretamente il parlamento dovrà approvare un pacchetto di norme attuative. Servirebbero per chiarire più nel dettaglio le modifiche apportate alla Costituzione, che regola solamente gli aspetti più generali.

Per questo motivo, per andare a votare in maniera pienamente consapevole è importante informarsi anche oltre i meri contenuti della riforma.

Per andare ad approfondire qualche dato in più, vi propongo di ascoltare ad esempio l’episodio speciale che abbiamo appena pubblicato sulle Giovionews, il podcast del mio liceo, realizzato dalle mie compagne Alice e Giorgia. Ve lo lascio qui sotto 😉 ⬇️


Sperando che questo approfondimento vi sia stato utile per capire meglio, spero che ora possiate andare a votare con consapevolezza, al di là della propaganda di una parte e dall’altra, per la nostra Costituzione!


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